(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/Sez. Gen. del 20 agosto 2020) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette», e successive modifiche, e in particolare l'articolo 42, comma 1, a norma del quale «Fermo restando questo capo, l'organizzazione e il funzionamento dei parchi naturali provinciali sono disciplinati con regolamento, nel rispetto di quanto disposto per gli enti strumentali della Provincia dall'art. 33, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).»; Visto il decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonche' la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)»; Vista la deliberazione n. 1186 di data 7 agosto 2020, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonche' la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)»; Visti i pareri espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 5 agosto 2020 e dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 6 agosto 2020; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Inserimento dell'art. 3-bis nel decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg 1. Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/Leg e' inserito il seguente: «Art. 3-bis. Membri del comitato di gestione di spettanza dell'ambito territoriale geografico di valle 1. Il numero dei membri designati dai comuni, all'interno del comitato di gestione, di cui all'art. 42, comma 2, lettera a), numero 1), della legge provinciale corrisponde: a) a venti per il parco naturale provinciale «Adamello - Brenta»; b) a dodici per il parco naturale provinciale «Paneveggio - Pale di San Martino». 2. Negli allegati A e B sono riportati rispettivamente per il parco naturale provinciale «Adamello - Brenta» e per il parco naturale provinciale «Paneveggio - Pale di San Martino»: a) gli ambiti territoriali geografici di valle, le relative superfici territoriali comprese nel parco, espresse anche in termini percentuali rispetto all'intero territorio del parco, nonche' il numero di membri del comitato di gestione nominati in rappresentanza di ogni ambito; b) i comuni rientranti in ciascun ambito territoriale geografico di valle con indicazione del comune con la maggiore superficie territoriale compresa nell'ambito. 3. Il numero dei membri spettanti a ciascun ambito territoriale geografico di valle e' determinato secondo criteri di proporzionalita' rispetto alla superficie territoriale compresa nel parco, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), numero 1), della legge provinciale, riservando comunque almeno un membro a ciascun ambito territoriale geografico di valle.».