(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
              Adige n. 34/Sez. Gen. del 20 agosto 2020) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'art. 53, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta; 
  Visto l'art. 54, comma  1,  numero  1,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  Giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale; 
  Vista la legge provinciale 23  maggio  2007,  n.  11  «Governo  del
territorio forestale e  montano,  dei  corsi  d'acqua  e  delle  aree
protette», e successive modifiche, e in  particolare  l'articolo  42,
comma  1,  a  norma  del   quale   «Fermo   restando   questo   capo,
l'organizzazione e il funzionamento dei parchi  naturali  provinciali
sono disciplinati con regolamento, nel rispetto  di  quanto  disposto
per gli enti strumentali della Provincia dall'art. 33, comma 2, della
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia  di  governo
dell'autonomia del Trentino).»; 
  Visto il decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n.
3-35/Leg   «Regolamento   concernente    l'organizzazione    ed    il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonche'  la  procedura
per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43  e  44  della
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)»; 
  Vista la deliberazione n. 1186 di data 7 agosto 2020, con la  quale
la  Giunta  provinciale  ha  approvato  il  regolamento   concernente
«Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21  gennaio
2010, n. 3-35/Leg «Regolamento  concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonche'  la  procedura
per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43  e  44  della
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)»; 
  Visti i pareri espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali  nella
seduta del 5 agosto 2020 e dalla  competente  Commissione  consiliare
nella seduta del 6 agosto 2020; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Inserimento  dell'art.  3-bis  nel  decreto  del   Presidente   della
               Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg 
 
  1. Dopo l'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Provincia  21
gennaio 2010, n. 335/Leg e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 3-bis. 
Membri del comitato di gestione di spettanza dell'ambito territoriale
                         geografico di valle 
 
  1. Il numero dei  membri  designati  dai  comuni,  all'interno  del
comitato di gestione, di cui all'art. 42, comma 2, lettera a), numero
1), della legge provinciale corrisponde: 
    a) a venti per il parco naturale provinciale «Adamello - Brenta»; 
    b) a dodici per il parco naturale provinciale «Paneveggio -  Pale
di San Martino». 
  2. Negli allegati A e B sono riportati rispettivamente per il parco
naturale provinciale «Adamello - Brenta»  e  per  il  parco  naturale
provinciale «Paneveggio - Pale di San Martino»: 
    a) gli ambiti  territoriali  geografici  di  valle,  le  relative
superfici territoriali comprese nel parco, espresse anche in  termini
percentuali rispetto all'intero  territorio  del  parco,  nonche'  il
numero di membri del comitato di gestione nominati in  rappresentanza
di ogni ambito; 
    b) i comuni rientranti in ciascun ambito territoriale  geografico
di valle con  indicazione  del  comune  con  la  maggiore  superficie
territoriale compresa nell'ambito. 
  3. Il numero dei membri spettanti  a  ciascun  ambito  territoriale
geografico   di   valle   e'   determinato   secondo    criteri    di
proporzionalita' rispetto alla superficie territoriale  compresa  nel
parco, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), numero  1),  della
legge provinciale, riservando comunque almeno  un  membro  a  ciascun
ambito territoriale geografico di valle.».